Spett.le
MPI Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
in persona del Direttore generale
Via Strinella, 172
67100 L'AQUILA
Spett.le
MPI Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
in persona del Vice Direttore generale E. Nicolini
Via Strinella, 172
67100 L'AQUILA
OGGETTO: parere prot. 12 tit. C17 del 2.1.2008 - assemblee d'istituto - modalita' organizzative - Osservazioni
Con la presente questa organizzazione sindacale, nel prendere visione della circolare in oggetto che si allega, intende richiamare l'attenzione dell'Ufficio scolastico regionale su quanto appresso specificato.
Occorre premettere che la gestione ed organizzazione delle attivita' scolastiche compete in via esclusiva al Dirigente scolastico e che da ormai quattro anni, da quando cioe' e' stata diramata la circolare 4733/03, i Dirigenti scolastici gestiscono le assemblee in modo da evitare danni all'erario e responsabilita' contabile per rivendicazioni retributive dei docenti costretti a permanere in istituto durante le assemblee studentesche.
Infatti ordini di servizi di tale contenuto che sono stati opposti con motivata rimostranza ex art. 146 CCNL non sono stati reiterati (con conseguente esonero dei destinatari dal prestarvi osservanza) nonostante pareri in senso contrario promananti da organi dell'amministrazione periferica, pareri che stante l'autonomia funzionale e la personalita' giuridica delle istituzioni scolastiche e la responsabilita' dirigenziale dei Presidi che vi sono preposti, non sono idonei ad esonerare gli stessi dalla responsabilità contabile conseguente alla imposizione ai docenti di adempimenti cui gli stessi non sono tenuti per i motivi di seguito esposti.
1) La funzione docente si esplica attraverso le attivita' di insegnamento e quelle funzionali all'insegnamento fra le quali figurano vigilanza ed accoglienza solo in occasione dello svolgimento delle attivita' didattiche, cui notoriamente consegue l'assunzione della relativa responsabilita' (artt. 28, 29 CCNL).
2) Le assemblee studentesche rientrano nelle "altre attivita' scolastiche", diverse ma "aventi pari dignita' dell'attivita' didattica" con l'unica differenza, che mentre ad esempio per i viaggi d'istruzione o conferenze la valenza formativa, che giustifichi la concomitante sospensione delle lezioni, deve essere accertata dagli organi collegiali e ai docenti interessati non possono essere imposti (se non con il loro consenso) ne' la cessione delle ore ne' doveri di vigilanza ed assistenza durante un'attività gestita da altri, per le assemblee studentesche la valenza formativa e' sancita dalla legge, che ne riconosce il valore ai fini della "formazione culturale e civile degli studenti", tanto da collocarle all'interno del curricolo obbligatorio, e tuttavia la legge ne riserva la gestione all'autonomia ed indipendenza del Comitato studentesco, escluso ogni potere (e connesso dovere) di ingerenza dei docenti, salvo solo il potere di scioglimento del Dirigente scolastico (art. 14 d.lgs. 2977/94): in tal senso deve essere intesa la nota 4733/03 (art. 13 D.lgs 297/94) non gia' come si espone nel parere in oggetto che offre una interpretazione di detta circolare inammissibilmente contraria alla legge;
3) Le assemblee dunque come le altre attivita' diverse ma aventi pari dignita' delle lezioni, concorrono a pieno titolo al computo dei duecento giorni effettivi di lezione ex art. 74 D.lgs. 297/94, ma nessun dirigente ha mai preteso di obbligare i docenti a prendere parte ai viaggi di istruzione o rimanere in classe quando tutti gli alunni sono assenti, mentre non si capisce perche' il Vice direttore generale dell'USR affermi che i docenti debbano essere in servizio ( in classe?, in sala professori?, nella sede che ospita i lavori dell'assemblea?) durante un'attivita', che come i viaggi di istruzione e' diversa dalle lezioni, coinvolge tutti gli studenti e sospende tutte le attivita' didattiche
4) Incontestabilmente dunque le assemblee determinano la sospensione della normale attivita' didattica il cui svolgimento, unitamente alle connesse attivita' di vigilanza e accoglienza, integra e circoscrive le mansioni della funzione docente (nota prot. 6034/1^/1993 del Provveditorato agli Studi di L'Aquila e C.M. 312/79).
5) Per questo si ritiene che, sospese le attivita' didattiche, non possa essere imposto ai docenti alcun obbligo di semplice presenza a scuola, disgiunto dall'attivita' di insegnamento, perche' cio' implica un mutamento in peius delle mansioni del docente.
6) D'altronde il legislatore non avrebbe stabilito (art. 13 D.Lgs. n.297/94) che possono, non devono, assistere alle assemblee i docenti che lo desiderino, se al contrario la loro presenza, fosse un atto dovuto ove compreso fra i doveri di servizio.
7) Non si comprende, del resto il parere in oggetto nulla dice al riguardo, a quali mansioni i docenti dovrebbero attendere in un giorno in cui le lezioni sono sospese soprattutto dopo che la giurisprudenza amministrativa ha definitivamente chiarito che "non e' ipotizzabile per i docenti l'obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall'impegno in attivita' programmate"; "non e' consentito imporre al singolo insegnante obblighi di semplice presenza nella sede della scuola, i quali avrebbero carattere meramente formale, senza alcuna utilita' per l'amministrazione" Consiglio di Stato n. 173/88, conforme: TAR Lazio n. 888/86).
8) E' appena il caso di notare in proposito che il Ministero con nota n. 4733 del 26.11.2003 non ha inteso imporre - ne' avrebbe potuto, pena la violazione di superiori fonti normative - la presenza dei docenti a scuola nei giorni di svolgimento delle assemblee, ma si e' limitato a stabilire, per ragioni di buon andamento del servizio pubblico e di tutela del patrimonio pubblico, la necessita' di rilevare la presenza di tutti coloro che vi intervengono, ovvero sia dei docenti che intendano parteciparvi, sia degli alunni.
9) E' altresi' noto che l'organizzazione e la vigilanza durante le assemblee d'istituto competono in via esclusiva al Comitato studentesco o al Presidente dell'assemblea ed al Dirigente scolastico (C.M. 312/79, art.14 D.lgs. n.297/94) quale titolare dell'organizzazione dell'attivita' scolastica che puo' avvalersi a tale scopo "di docenti ai quali possono essere delegati specifici compiti" (art.25 n. 5 D.Lgs. n.165/01) propri della funzione dirigente, secondo le disposizioni contrattuali vigenti che fanno riferimento a collaborazioni volontarie retribuibili, da concordarsi in sede di contrattazione d'istituto.
10) E' evidente che l'imporre ai docenti di essere in servizio a scuola in un giorno in cui le lezioni restano sospese e dunque non si configura alcun obbligo di vigilanza, ne' accoglienza che e' ex art. 2048 c.c. art. 29 CCNL 7.10.2007 connesso e funzionale alle sole attivita' di insegnamento costituisce un limite alla loro liberta' personale, se non ha altro contenuto che il dover permanere nei locali scolastici, mentre costituisce imposizione di attivita' aggiuntive, che come tali devono essere retribuite ai sensi del ridetto art. 25 D.lgs. n. 165/01, se prescrive la vigilanza sugli alunni, cio' postulando l'obbligo di presenza nei locali dell'assemblea, mentre la legge lascia ai docenti piena liberta' di assistere o no all'assemblea;
11) Infine si coglie l'occasione di informare Codesti uffici che in applicazione della legge la Corte di Cassazione con sentenza numero 33760 del 2007 ha riconosciuto il diritto del docente ad astenersi dall'essere presente in classe durante lo svolgimento dell'assemblea ribadendo che le assemblee costituiscono occasione autonoma di incontro degli studenti in uno spazio totalmente autogestito, cosi' come il Tribunale di Cagliari, sezione lavoro con sentenza del 25.9.2007 ha annullato perche' contra legem l'ordine di servizio del Dirigente scolastico di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che aveva imposto ai docenti di permanere a scuola per tutto l'orario di servizio nei giorni destinati alle assemblee.
12) Pertanto dalla lettura della legge prima ancora che dai detti precedenti deriva che ove si dovesse verificare un danno ad uno o piu' alunni da omessa vigilanza (potendo i docenti liberamente scegliere se recarsi nei locali ove si svolge l'assemblea perche' liberi di assistervi o meno) sarebbe chiamato a risponderne il solo Dirigente scolastico, quale unico titolare dell'organizzazione scolastica ovvero dei compiti di gestione e direzione per i quali e' retribuito.
13) E' appena il caso infine di osservare che le assemblee hanno periodicita' mensile e possono essere convocate per tutti i mesi dell'anno scolastico tranne l'ultimo onde e' del tutto erroneamente nel parere in oggetto si afferma : "e' la norma di legge che rende possibile la loro realizzazione per un massimo di quattro nell'anno scolastico"
Cio' premesso questa organizzazione sindacale si riserva di promuovere iniziative affinche' i docenti chiedano al competente giudice del lavoro, in caso di notifica di un tale ordine di servizio, che ne sia dichiarata la nullita' perche' contrario a norme imperative, l'illegittimita' perche' adottato in violazione di legge ed il conseguente pagamento dei compensi dovuti ex art. 34 CCNL per aver prestato attività straordinaria oltre il risarcimento del danno per essere stati adibiti a mansioni estranee, quando non inferiori, alla funzione docente.
Si chiede inoltre cortesemente un incontro urgente con le SS.LL. per chiarimenti sulla questione in oggetto.
L'Aquila, li 8 gennaio 2008
Esecutivo Provinciale
Cobas - Comitati di Base della Scuola
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